Presidente Giovanna Cenacchi
Vice Presidente Piero Tangerini
Segretario Valentina Papa
Tesoriere Piero Tangerini
Revisore unico Paola Brighetti
TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE -DURATA
Articolo 1
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'Associazione culturale apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, informata ai principi dettati dall'ordinamento giuridico costituzionale, denominata "DENTRO, CHE FUORI PIOVE".
Articolo 2
L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna, attualmente in Via Santa Barbara 12.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 4
L'Associazione, che non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale come meglio indicate all’articolo seguente.
L'Associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
Articolo 5
L'Associazione ha le seguenti finalità:
a) proporsi come spazio-luogo di incontro e di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
b) operare anche nel campo del disadattamento e dell’emarginazione, svolgendo un'azione concreta in favore di quei giovani che, per ragioni diverse ed in varie forme, si trovano in situazioni difficili e di disagio;
c) svolgere un'azione di stimolo e collaborazione nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche, allo scopo di prevenire e superare situazioni di disadattamento e di emarginazione;
d) elargire liberalità verso persone fisiche o enti le cui finalità, affini a quelle dell’Associazione stessa, siano ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo;
e) promuovere e sostenere le capacità non solo artistiche dei giovani con l’elargizione di borse di studio a soggetti particolarmente meritevoli ed economicamente disagiati;
f) organizzare convegni, mostre, corsi, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documenti e concerti;
g) esercitare attività di consulenza nei confronti di enti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi associativi;
h) affiancare o svolgere ogni attività ritenuta più idonea a veicolare i valori e gli obiettivi dell’Associazione, o che aiutino a promuovere la stessa; tali attività potranno variare dalla pubblicazione di scritti redatti dai giovani a cui l’Associazione si rivolge, fino all’organizzazione e/o sponsorizzazione, di eventi sportivi;
Articolo 6
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione dello scopo, collaborando anche con altre Associazioni o enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
TITOLO III - SOCI
Articolo 7
Sono soci dell’Associazione le persone fisiche o persone giuridiche senza scopo di lucro, evitando ogni discriminazione.
La domanda di ammissione, che importa per sé stessa adesione alle norme del presente statuto, va indirizzata – a mezzo raccomandata A.R. – al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di rendere noto il motivo dell'eventuale rifiuto.
L’ammissione può avvenire sia espressamente, a mezzo di comunicazione scritta, sia tacitamente, con la consegna o l’invio della tessera associativa.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.
Sono previste differenti categorie di soci: fondatori, ordinari, e onorari; questi ultimi, nominati dal Consiglio Direttivo, rappresentano coloro che si sono distinti per il particolare contributo dato alla vita dell’associazione.
Articolo 8
Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, possiedono gli stessi diritti e, in particolare, il diritto di:
(a) partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
(b) intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione;
(c) esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalla legge e dallo statuto.I soci sono tenuti a:
(a) rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti sociali e le delibere del Consiglio Direttivo;
(b) versare annualmente la quota sociale di adesione;
(c) non svolgere alcuna attività che sia in contrasto con gli scopi ed il decoro dell'Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
(a) recesso o morte del socio;
(b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il sessantesimo (60°) giorno dalla data del rinnovo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
(c) esclusione per gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci deceduti, receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi versati all’Associazione.
In caso di perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 10
Sono organi dell'Associazione:
(a) l'Assemblea dei soci;
(b) il Consiglio Direttivo;
(c) il Presidente;
(d) il Revisore unico.
Articolo 11
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per:
(a) verificare le attività svolte;
(b) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e l’ammontare delle quote sociali;
(c) eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo;
(d) dare le linee programmatiche all'Associazione;
(e) approvare le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina del liquidatore;
(f) eleggere il Revisore unico;
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 51% dei soci.
L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima.
E’ ammessa la possibilità che l’Assemblea si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti chi presiede l’Assemblea e il soggetto verbalizzante.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’Associazione.
L’Assemblea ha il compito di:
(a) leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea;
(b) accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
(c) mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
(d) curare che venga rispettato l’ordine del giorno;
(e) controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
(f) dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo, che ha funzioni esecutive, è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 12 (dodici) membri, scelti tra i soci dall'Assemblea, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, telefonico o mediante posta elettronica.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione
In particolare il Consiglio Direttivo:
(a) delibera l'ammissione e l'espulsione dei soci;
(b) nomina i soci fondatori, ordinari, straordinari e onorari;
(c) amministra i fondi dell’Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell’Associazione stessa, secondo le norme di legge;
(d) compila, se necessario, il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
(e) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
(f) si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, a quello preventivo e all’ammontare delle quote sociali;
(g) redige regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
Articolo 13
Il Presidente:
(a)ha la rappresentanza legale della Associazione;
(b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci;
(c)è responsabile, con il Consiglio Direttivo, dell’attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall’Associazione;
(d)in caso di sua assenza, è sostituito dal Vice-Presidente.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15
Il Revisore unico:
(a)dura in carica per tre esercizi sociali;
(b)ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione e sul rispetto dello Statuto e delle norme di legge da parte del Consiglio Direttivo;
(c)può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.
TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 16
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
(a)quote associative e contributi degli aderenti;
(b) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
(c) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
(d) rimborsi derivanti da convenzioni;
(e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
(f) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
Il patrimonio sociale è indivisibile.
Articolo 17
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.
Nel caso si verificassero imprevisti, l'approvazione del bilancio può essere prorogata di tre mesi.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato e i soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO e RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 18
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 19
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.